|
Modulo UNICO 2001 (pagina pubblicata il 31.05.2001) Abbiamo chiuso proprio oggi i battenti per quanto riguarda il Mod. 730/2001, mentre dovremo convivere con il "fratello maggiore" Unico 2001 ancora per qualche mese. Nessuna fretta quindi, ma ecco le principali notizie che dobbiamo sapere su UNICO 2001 (redditi 2000): IL PAGAMENTO - Il versamento
delle imposte e dei contribuiti risultanti da Unico 2001 (saldo e acconto) deve
essere effettuato entro il 20 giugno 2001 senza nessuna maggiorazione. Oppure
dal 21 giugno al 20 luglio 2001 con una maggiorazione fissa dello 0,4%.
Attenzione: č decaduta quindi la scadenza del 31 maggio indicata sulle
istruzioni, in quanto scritte prima della concessione della proroga.
LA
PRESENTAZIONE - Per i contribuenti,
persone fisiche che non sono nč imprenditori nč professionisti, č ammessa
ancora la presentazione cartacea in banca o in posta entro il 31 luglio
2001. Chi decide invece di compilare la dichiarazione via internet ha
tempo per la consegna on-line fino al 31 ottobre 2001. Proprio nei
giorni scorsi il Ministero delle Finanze ha provveduto a distribuire il software
per la compilazione telematica, tramite un CD allegato in omaggio a un
quotidiano di tiratura nazionale; lo si puō comunque scaricare, sempre in
versione gratuita, anche dal sito
www.finanze.it.
Posso assicurare che il programma č veramente completo, semplice ed intuitivo
da usare e soprattutto ci evita errori di calcolo e di trascrizioni; inoltre, in
automatico, provvede a stampare o ad inviare on-line il Mod. F24 per il
pagamento delle imposte. LE NOVITA' - Le principali novitā del Mod. Unico 2001 sono le seguenti:
Per altre novitā vedi anche il Mod. 730/2001. GLI ESONERATI - Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i contribuenti che: hanno conseguito solo redditi di lavoro dipendente o pensione, anche se corrisposti da pių soggetti, purchč certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. hanno conseguito solo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (box, cantina, ecc.) qualunque sia il valore della rendita catastale. dopo i relativi calcoli, risultano debitori verso il fisco di un imposta non superiore a Lit. 20.000.
indice Economia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(pagina pubblicata il 31.05.2001) |