NEL MONDO - ECONOMIA - 4
Non dimenticare l'
I.C.I.
(pagina pubblicata
il 31.05.2001)
E' tempo di pensare anche al
pagamento dell'I.C.I.
L'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha modificato completamente le
modalità di determinazione e di pagamento dell'acconto dell'Imposta Comunale
sugli Immobili. Secondo il suddetto articolo l'acconto da pagare entro
il 30 giugno 2001, per l'anno 2001, è pari al 50% dell'imposta dovuta:
quest'ultima però dovrà essere calcolata prendendo in considerazione le
aliquote e le detrazioni in vigore nel precedente anno 2000. Pertanto il
conteggio dovrà essere così effettuato:
Base
Imponibile (rendita catastale rivalutata del 5%) x aliquota anno precedente =
Imposta Totale
Imposta Totale x 50% = Acconto da versare (meno eventuale 50% deduzione per
abitazione principale anno precedente)
Nel
calcolo occorre comunque tenere presente il periodo di possesso e la percentuale
di possesso in presenza di comproprietari.
Ogni Comune ha la facoltà di determinare le aliquote di applicazione e
l'importo della deduzione per abitazione principale e relative dipendenze (box,
cantina, ecc.).
Occorre ricordare inoltre che l'imposta è dovuta per il possesso di Fabbricati,
Aree Fabbricabili e terreni agricoli e deve essere pagata dal Proprietario, dal
Titolare di diritto reale di Uso, Usufrutto, Abitazione, ecc.
Riepilogo le scadenze dei pagamenti:
ENTRO
IL 30 GIUGNO 2001: Versamento della 1° rata in acconto (pari al 50%
dell'imposta dovuta)
ENTRO IL 20 DICEMBRE 2001: Versamento del saldo.
Naturalmente, come lo scorso anno, chi lo desidera può versare l'imposta in
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2001 (in questo caso i parametri dei
calcoli devono essere quelli in vigore nel corrente anno 2001). Per
ulteriori approfondimenti, per verificare le aliquote e le deduzioni deliberate
dal tuo Comune, ti consiglio di visitare il sito giusto
cliccando
qui.
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(pagina pubblicata
il 31.05.2001)
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